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CORSO DI AGGIORNAMENTO
RSPP/ASPP/DdL-RSPP/RLS AMBLAV

Se sei RSPP / ASPP / DDL-RSPP, rientri senza ombra di dubbio tra le Figure professionali che necessitano di frequentare un numero dato di ore di aggiornamento in relazione a quanto richiesto dalla normativa vigente.

È l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 a stabilirlo, indicando chiaramente che l’aggiornamento in capo alle suddette Figure professionali si inquadra nella dimensione della life long learning, ovvero OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA NELL’ARCO DELLA VITA LAVORATIVA.

Inoltre, l’Accordo specifica che le ore minime complessive di aggiornamento quinquennale (RSPP 40 ore – ASPP 20 ore – DdL-RSPP variabili in funzione del codice ATECO aziendale: 6, 10 o 14 ore) è preferibile distribuirle nell’arco temporale del quinquennio in modo da ricadere appunto nella condizione di formazione continua.

Fermo restando quanto previsto dallo stesso Accordo al punto 8 (riconoscimento formazione pregressa), “L’AGGIORNAMENTO HA DECORRENZA QUINQUENNALE E PARTE DALLA CONCLUSIONE DEL MODULO B COMUNE”, mentre, per i “soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

  • dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008”.

QUALORA I RSPP / ASPP O DDL-RSPP RISULTASSERO INADEMPIENTI COSA ACCADE?
In qualsiasi momento il RSPP/ASPP/DDL-RSPP deve poter dimostrare di disporre nell’ultimo quinquennio del monte ore di aggiornamento previsto.

In caso diverso perderà la propria “operatività” e quindi, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non sarà in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso, come precisato anche all’interno dell’Accordo: “l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

E SE SONO UN RLS INVECE?
Anche per questo ruolo la normativa prevede non solo una formazione di base idonea, ma un continuo aggiornamento relativo all’evoluzione della normativa e delle metodologie di prevenzione.

Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è previsto un OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO CON CADENZA ANNUALE che trova fondamento nell’articolo 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il quale prevede che: “la formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti debba essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” tenendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.

La durata degli aggiornamenti per gli RLS non può essere inferiore a 4 ore annue per le Aziende che occupano dai 15 ai 50 Lavoratori e non può essere inferiore a 8 ore annue per gli RLS eletti in aziende con più di 50 Dipendenti.

E se sono RLS presso un’Azienda con meno di 15 Dipendenti?
Benché non sia regolamentata la frequenza ai corsi di aggiornamento per gli RLS delle imprese che occupano meno di 15 Lavoratori, l’aggiornamento è comunque obbligatorio anche alla luce delle disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

EffeTi Consulenze propone in tali casi aggiornamenti di 4 ore con cadenza almeno biennale facendo riferimento al generale obbligo di aggiornamento della formazione quinquennale che riguarda tutti i Lavoratori (6 ore/quinquennio).